Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5608 del 7 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’opposizione all’esecuzione già iniziata, di cui all’art. 615 c.p.c., pur essendo - nella sua attuale disciplina - distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico anche quando il processo nel merito debba essere riassunto, per ragioni di competenza, davanti ad altro giudice, nel termine all’uopo fissato dal giudice dell’esecuzione, sicché, in caso di mancata tempestiva riassunzione entro tale termine, ai fini dell’applicabilità del regime previsto dall’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria e non quello della riassunzione; pertanto, l’inosservanza del termine "de quo" verificatasi dopo la data di entrata in vigore della citata legge, ma in un processo di opposizione all’esecuzione già pendente, per essere stata precedentemente introdotta la fase sommaria, è regolata dal regime previgente, in forza del quale l’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione era rilevabile solo ad istanza di parte, da svolgersi prima di ogni altra difesa.

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