Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24291 del 16 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā della notifica del precetto puō essere sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando č provato che tale conoscenza si č avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto č quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.

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