Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6890 del 19 novembre 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c. anche per il giudizio di appello, non si applica estensivamente agli altri componenti del collegio giudicante e ciò sia per la particolare posizione assegnata nel processo al giudice istruttore nell'ambito del processo e non riconoscibile agli altri membri del collegio, sia per il fatto che, a norma degli artt. 114 e 115 disp. att. c.p.c. (applicabili anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 132 disp. att.), la composizione del collegio giudicante, per ogni udienza di discussione, è stabilita al principio di ogni trimestre dal presidente del tribunale o della corte d'appello, sicché la sua composizione può essere sempre diversa ove la causa venga, per qualsiasi motivo richiamata sul ruolo.

(massima n. 2)

La comoda divisibilità di un immobile, a norma dell'art. 720 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni comunque gravose, e che possono formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportato proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene.

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