Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 11516 del 11 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio promosso dall'interessato per ottenere dall'INPS una prestazione previdenziale collegata allo stato di invaliditā, il giudice deve sempre accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, anche nel caso in cui, in sede amministrativa, sia stato giā emanato un provvedimento ricognitivo del diritto fatto valere dall'assicurato, in quanto, vertendosi in tema di prestazioni sottratte alla disponibilitā delle parti, nemmeno l'acquisita esecutivitā di un provvedimento amministrativo ricognitivo del diritto dell'assicurato comporta, nella sede giurisdizionale adita, l'automatico riconoscimento di un corrispondente diritto nei confronti dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur in presenza dell'avvenuto riconoscimento amministrativo del diritto alla prestazione, intervenuto in epoca successiva alla proposizione dell'appello, aveva respinto la domanda di accertamento dell’invaliditā, omettendo di indicare le ragioni per cui aveva ritenuto di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, rispetto a quelle rassegnate dall'ausiliario nel giudizio di gravame).

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