Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25148 del 24 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolaritą tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilitą di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, ma non quando il fatto é stato allegato correttamente ma, per mero errore, é stato prodotto un documento non pertinente. (Nel caso di specie, la S.C., in presenza di un recesso datoriale per il quale era stata prodotta per errore altra impugnativa stragiudiziale, ha escluso la ricorrenza di una preclusione processuale e ritenuto che rientrasse nel potere del giudice acquisire di ufficio il documento esatto, ove realmente esistente).

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