Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 5595 del 6 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, avverso una propria sentenza, nel cui dispositivo era stata prevista erroneamente la liquidazione delle spese cumulativamente in favore di entrambe le parti controricorrenti invece che a vantaggio di ciascuna di esse).

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