Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 14919 del 15 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento giurisdizionale affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del collegio che lo ha pronunciato non può qualificarsi inesistente e, pertanto, è idoneo a validamente definire il ricorso cui si riferisce, salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione; ne consegue che l’istanza, proposta ex art. 3 della l. n. 117 del 1988 prospettando come non ancora esaminato il predetto ricorso, è infondata ma può essere convertita nella procedura officiosa di correzione di errore materiale di cui all’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.

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