Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13093 del 24 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), in caso di inammissibilitą del controricorso perché tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l’unica altra attivitą difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che č sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.

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