Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 22073 del 22 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito camerale di legittimitą disciplinato dall'art. 380 bis c.p.c., inserito dall'art. 10 del d.l.vo n. 40 del 2006 e sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., in l. n. 168 del 2016, il termine per il deposito della nota delle spese coincide con quello per il deposito delle memorie (cinque giorni prima della data dell'adunanza), essendo inammissibile ogni attivitą difensiva, compresa quella di specifica indicazione dei compensi e dei rimborsi invocati, in tempo successivo a tale termine tanto risultando funzionale all'esigenza di accelerazione dei tempi di definizione del ricorso avviato in decisione secondo detta specifica procedura ed a quella di tutela del contraddittorio sulla correttezza delle voci esposte, pure quanto allo scaglione individuato.

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