Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19987 del 10 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, ove venga dedotto vizio di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto non era stata indicata la collocazione processuale del fatto asseritamene non esaminato, costituito dalla dichiarazione dell’investitore di voler dare corso all'operazione nonostante la segnalazione di non adeguatezza della stessa, né quale fosse la controversia sul punto ed inoltre, il fatto medesimo, per come articolato in ricorso, neppure poteva ritenersi decisivo, non essendo stato specificato se la segnalazione di non adeguatezza dell’operazione di investimento era dotata dei requisiti richiesti).

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