Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 21256 del 13 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio in cassazione, la parte che eccepisce la non integritą del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l'esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l'intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimitą l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attivitą istruttoria. (Nella specie, la S.C. in causa relativa al pagamento di imposte su acquisto di immobile, ha rigettato l'eccezione di non integritą del contraddittorio per mancata partecipazione al processo del coniuge in regime di comunione di beni del contribuente gią parte in causa, in mancanza dell'allegazione del momento in cui la dimostrazione della qualitą di litisconsorte era stata fornita ai giudici di merito e in mancanza di repliche all'affermazione dell'amministrazione fiscale che alla stipula del rogito l'unico comparso come acquirente era il contribuente gią parte processuale).

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