Cassazione civile Sez. III sentenza n. 240 del 10 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366, n. 1, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 n. 2, c.p.c., e pertanto l’inesatta indicazione della parte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale.

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