Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2806 del 21 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all'indivisibilitā di un fondo (ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 c.c.) non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l'amministrazione non č in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici.

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