Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22979 del 2 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Proposta querela di falso in appello, la corte, nel provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c., non è tenuta a comunicare alcunché al P.M., il cui intervento nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.

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