(massima n. 1)
Qualora vi sia incompatibilità tra la domanda principale e quella subordinata proposte in primo grado (nella specie, rispettivamente, di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e di accertamento della servitù di corrispondente contenuto fondata su titolo convenzionale), il rigetto della prima e l'accoglimento della seconda non precludono alla parte di ripresentare nel giudizio di impugnazione la domanda principale.