Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 3654 del 10 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

L’indispensabilità dei nuovi mezzi di prova in appello, agli effetti dell’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), deve apprezzarsi in relazione alla decisione di primo grado ed al modo in cui essa si è formata, sicché, solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Ne deriva che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che lo stesso sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte di non aver introdotto tale prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto inammissibile in appello la produzione di un testamento poiché la stessa era correlata alla questione afferente l’esistenza di un valido titolo successorio in favore di una parte intervenuta che aveva costituito oggetto specifico del giudizio di primo grado).

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