Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19279 del 2 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. si verifichi dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ai fini della verifica della tempestività dell’appello, deve applicarsi l’art. 328, comma 3, c.p.c., che prevede la proroga del termine di impugnazione di sei mesi dal giorno dell’evento per tutte le parti del giudizio, disposizione la cui “ratio” è adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che della impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibili gli appelli riuniti proposti da una società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado).

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