Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9954 del 20 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell’ambito di un giudizio finalizzato a conseguire l’indennizzo assicurativo per il furto di un’autovettura, potesse ritenersi coperta dal giudicato, intervenuto in altro processo avente ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi alla stessa autovettura in conseguenza di un sinistro verificatosi prima del furto, la circostanza della mancata riparazione del mezzo, non rappresentando l’accertamento della stessa premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della pronuncia di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno).

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