Cassazione civile Sez. I sentenza n. 305 del 3 febbraio 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

La delegazione di pagamento è un rapporto con pluralità di soggetti (c.d. trilatero, cioè con partecipazione fin dall'origine del debitore delegante, del nuovo debitore delegato, e del creditore delegatario) nel quale il delegante impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore. L'accollo consiste invece nell'assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante e il terzo accollato, il quale si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, il quale peraltro può successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo. Anche la convenzione avente ad oggetto l'assunzione di un debito altrui, stipulata tra due soggetti estranei al rapporto tra debitore e creditore (contratto a favore di terzi), può assumere i caratteri tipici di un negozio di accollo, qualora alla convenzione aderisca il debitore, perché per il principio dell'autonomia negoziale, è possibile che al negozio di accollo partecipi, con l'assuntore del debito e con il debitore, anche un terzo che abbia interesse all'assunzione del debito altrui.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.