Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 26147 del 3 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica.

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