Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2855 del 26 aprile 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito del primo, ma il creditore non aderisca alla stipulazione in suo favore, si ha un accollo cosiddetto semplice o ad efficacia interna, in quanto la convenzione ha effetto soltanto fra le parti senza alcuna liberazione dell'originario debitore, ancorché sia stata stipulata una condizione in tal senso, atteso che la liberazione dell'accollato č prevista solo quando l'accollatario aderisce ad una convenzione in cui essa sia espressamente pattuita, ovvero quando, nell'aderire ad una convenzione che non la contenga, l'accollatario dichiara espressamente di liberare il debitore originario.

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