Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 12171 del 16 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La procura “ad litem” relativa all’atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione davanti al giudice dichiarato competente a seguito della pronuncia di incompetenza di quello adito, senza che occorra il rilascio di una nuova procura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale, a seguito di declaratoria di incompetenza conseguente ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto valida la riassunzione innanzi al giudice dichiarato competente, operata sulla base della procura rilasciata a margine dell'originario ricorso monitorio).

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