Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4392 del 21 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.l.vo n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto degli artt. 6, comma 1, della l. n. 724 del 1994 e 2, comma 14, della l. n. 549 del 1995, si č verificata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti di debito e credito giā facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio.

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