Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2769 del 11 luglio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché nell'espromissione, a differenza che nella delegazione e nell'accollo, l'assunzione del debito altrui č spontanea da parte del terzo e sono irrilevanti i motivi che inducono il terzo a intervenire, l'espromittente ha titolo, proprio in ragione del suo pagamento, in relazione ad un negozio giuridico tipico previsto dall'art. 1272 c.c., per chiedere il rimborso della somma versata al debitore originario. Ed invero č lo stesso fatto di aver soddisfatto un'obbligazione altrui che abilita l'espromittente all'azione di rimborso, con l'unico limite dell'opponibilitą, da parte del debitore, delle eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore.

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