Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2525 del 7 luglio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espromissione è un contratto fra il creditore ed il terzo, che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra debitore ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita appunto dall'assunzione del debito altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e debitore. Non si richiede l'assoluta estraneità del debitore rispetto all'agire del terzo ma è essenziale che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il suo intervento con un preesistente accordo con il debitore (mentre non rileva che tale accordo vi sia stato). L'espromissione si distingue, pertanto, dall'accollo, che è un contratto fra il terzo che si impegna a pagare il debito ed il debitore, nonché dalla delegazione per mancanza di ogni iniziativa del debitore originario, Essa, importando soltanto la sostituzione del debitore, presuppone che la nuova obbligazione sia identica in tutti i restanti elementi a quella sorta in base all'originario rapporto (nei limiti emergenti a contrario dall'art. 1231 c.c.). Il fenomeno dell'assunzione del debito altrui può realizzarsi non solo mediante la sostituzione soggettiva del debito (attuata con la delegazione, l'espromissione e l'accollo), nella sua oggettiva ed immutata consistenza, ma può comportare, attraverso un collegamento negoziale, anche l'eventuale modificazione del debito assunto, che consente, nel rispetto della tipicità degli strumenti sostitutivi offerti dall'ordinamento, di realizzare il fine perseguito di una novazione ad un tempo soggettiva ed oggettiva del debito realizzata attraverso la sostituzione del vecchio con il nuovo debitore ed ulteriormente attraverso la modificazione dell'obbligazione di questi. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto un'espromissione liberatoria momento di una più complessa pattuizione in cui fra espromittente ed espromissario si era convenuta anche la modifica dell'obbligo assunto e, fra gli altri elementi modificativi introdotti, validamente si inseriva l'esclusione degli interessi sul debito di mutuo trasferito).

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