Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 18168 del 24 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La controversia concernente le sanzioni amministrative comminate dall’ASL, nell’ambito dell’attivitā di vigilanza e controllo sulla congruitā ed appropriatezza del servizio pubblico reso da una struttura accreditata, va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la contestazione sulla debenza e/o entitā della sanzione include quella sulla valutazione discrezionale di correttezza o meno della gestione del servizio offerto, da cui č scaturito il provvedimento sanzionatorio.

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