Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 14859 del 15 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalti pubblici, l'annullamento in autotutela di un atto amministrativo prodromico alla stipulazione del contratto ha natura autoritativa e discrezionale, sicché il relativo vaglio di legittimitą spetta al giudice amministrativo, la cui giurisdizione esclusiva si estende - con necessitą di trattazione unitaria - alla conseguente domanda per la dichiarazione di inefficacia o nullitą del contratto. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario quando, conclusosi il giudizio amministrativo sull'atto presupposto, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, alla domanda di nullitą del contratto si aggiunga quella di accertamento negativo del credito, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di paritą dal privato nei confronti dell'ente pubblico, non riservati, in via esclusiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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