Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6935 del 21 novembre 1983

(3 massime)

(massima n. 1)

Il negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all'interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti.

(massima n. 2)

La regola posta dall'art. 1272, primo comma, c.c., circa la natura cumulativa dell'espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia espressa in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente, soprattutto quando, per la prospettata estinzione per altra causa del debito principale, l'esclusione della solidarietà tra espromittente e debitore risponda in concreto all'interesse del creditore ed all'intento pratico perseguito dalle parti di assicurare effettivamente al medesimo il soddisfacimento del suo credito.

(massima n. 3)

Il principio che la ratifica del negozio concluso dal rappresentante senza potere può risultare anche da una tacita manifestazione di volontà, e consistere in atti o fatti che implichino necessariamente la volontà dell'interessato di far proprio il contratto, trova applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, con la conseguenza che il comportamento inequivoco riferibile ai rispettivi organi statutari, quando consista in atti o fatti implicanti la tacita volontà di far propri gli effetti del contratto concluso dal falsus procurator, concreta la ratifica di tale contratto, né vi è ostacolo a che una siffatta forma di ratifica possa riferirsi ad atti posti in essere prima della costituzione di una società da colui che poi è diventato il suo amministratore.

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