Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9279 del 11 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell’alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. (Nella specie, relativa ad un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di pagare il canone demaniale per l’occupazione di un’area adiacente ad un corso d’acqua, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, cassando sul punto la sentenza impugnata, atteso che per la decisione della questione pregiudiziale attinente alla demanialità dell’area era necessaria un’indagine tecnica sulla pregressa inclusione della stessa nell’alveo del torrente).

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