Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 10233 del 26 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto non residente in Italia una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la giurisdizione del giudice italiano dovesse verificarsi con riferimento alla domanda principale di revocatoria ordinaria di alcuni atti di conferimento in “trust” di quote societarie in favore di una banca maltese proposta dalla curatela fallimentare e non già con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento del danno per omessa esecuzione, da parte della banca “trustee”, dell’ordine di acquisizione ex art. 25 l.fall. emesso dal giudice delegato).

(massima n. 2)

L’azione revocatoria ordinaria promossa da una curatela fallimentare nei confronti di un convenuto non residente in Italia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di azione direttamente derivante dalla procedura e ad essa strettamente connessa. Invero, sebbene l’azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall’art. 2901 c.c., la stessa presenta talune peculiarità che la differenziano da quest’ultima - giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio; va proposta innanzi al tribunale fallimentare nel termine di decadenza triennale di cui all’art. 69-bis l.fall., oltre che a quello di prescrizione quinquennale; il suo esercizio impedisce analoghe iniziative degli altri creditori - e si fonda, pertanto, su di una disposizione che, in quanto costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale, rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla competenza internazionale previste dagli artt. 3 e 25 del reg. CE n. 1346 del 2000 (con conseguente esclusione dell’applicazione del reg. CE n. 44 del 2001).

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