Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19118 del 13 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di espromissione, la cui conclusione avviene mediante la sola manifestazione di volontā del terzo e del creditore, trova la sua causa nell'assunzione di un debito altrui, mentre suo necessario presupposto č l'esistenza di una precedente obbligazione; ne consegue che, se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta, l'espromissione cade per mancanza di causa.

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