Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8622 del 12 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di espromissione, l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessitą di un atto di accettazione di quest'ultimo.

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