Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20437 del 9 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.