Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26863 del 10 novembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

L'espromissione č un contratto tra creditore e terzo, al quale resta estraneo il debitore. Pertanto, lą dove tale contratto dovesse assumere la natura di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso previsto in via generale dall'art. 1373 c.c. per tutti i rapporti di durata spetta all'espromittente, e non all'obbligato originario, che non č, appunto, parte del contratto di espromissione.

(massima n. 2)

L'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtł del quale taluno si obblighi ad adempiere l'obbligazione altrui non ancora sorta.

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