Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26259 del 8 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, qualora il beneficio venga concesso a persona che ne abbia gią usufruito, l'obbligatorietą, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p., della sua subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo dello stesso articolo non comporta che, quando l'obbligo prescelto dal giudice sia quello della prestazione di attivitą non retribuita a favore della collettivitą, possa prescindersi dalla condizione costituita dalla non opposizione da parte dell'imputato; condizione per la realizzazione della quale deve ritenersi necessaria una espressa manifestazione di volontą proveniente dallo stesso imputato, con esclusione, quindi, della possibilitą che essa venga desunta da atti redatti dal difensore, ivi compreso l'atto di appello.

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