Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30265 del 16 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneitā ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (Fattispecie nella quale č stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall'imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalitā su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).

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