Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21977 del 8 maggio 2017

(3 massime)

(massima n. 1)

Tra i delitti di cui all'artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest'ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non č ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi č comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall'agente che nella circonvenzione di incapace č costituito dall'opera di suggestione o di induzione e nell'estorsione, invece, dall'uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l'evento e uno degli indicati comportamenti dell'agente determina la configurabilitā dell'uno o dell'altro titolo di reato.

(massima n. 2)

Le dichiarazioni rese dalla vittima del reato affetta da deficit psichico non sono di per sč inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un soggetto con ritardo mentale rilevante, vittima del reato di circonvenzione di incapace).

(massima n. 3)

Nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello in ordine all'applicabilitā o meno dell'indulto, l'imputato non ha interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva ed essendo tale possibilitā preclusa solo da una decisione di rigetto del giudice della cognizione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.