Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3179 del 23 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il perfezionamento della delegazione di pagamento č richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall'origine del creditore delegatario.

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