Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45589 del 4 ottobre 2017

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(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.

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