Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16108 del 30 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con pił persone anche quando le frasi offensive sono pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera etą (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.

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