Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12400 del 15 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacitą economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva verificato se, a fronte dell'omesso versamento per soli 4 mesi di un assegno di mantenimento di rilevante ammontare, il coniuge beneficiario non avesse potuto far fronte alle esigenze di vita del figlio, anche in considerazione di quanto in precedenza incamerato e verosimilmente accantonato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.