Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22200 del 8 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso documentale, il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso proposto dal P.M., ha confermato l'assoluzione per il reato di falso ideologico nei confronti di un notaio, il quale aveva omesso di inserire nell'atto pubblico di compravendita immobiliare delle difformità edilizie, che le parti avevano concordato di non menzionare, in quanto, nel caso di specie, il notaio non era tenuto ad indicare quegli interventi edilizi "minori", non incidenti sulla commerciabilità del bene).

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