Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2117 del 24 febbraio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di divisione di cose comuni, il principio dell'art. 1114 c.c., per il quale la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in porzioni corrispondenti alle quote dei partecipanti, non esclude la possibilità del ricorso al correttivo dei conguagli in denaro, previsto dall'art. 728 c.c.

(massima n. 2)

L'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., nel giudizio di divisione regolato dagli artt. 784 ss. c.p.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti.

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