Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 48942 del 25 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste la responsabilitą per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolositą dell'attivitą, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l'esplosione dei fuochi avvenga in un'area pressoché priva di vegetazione, pił volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell'amministrazione comunale.

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