(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, cosė da porre in pericolo la incolumitā di un numero indeterminato di persone.