Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2110 del 24 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cessione del credito pro solvendo, la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario č condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 c.c. (richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilitā delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione).

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