Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26873 del 29 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall'art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall'illecito del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non č applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015.

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