Cassazione penale Sez. I sentenza n. 46560 del 10 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell'esecuzione della pena non può superare complessivamente sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo.

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