(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della recidiva "specifica" ex art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen., il falso nummario, che tutela il bene della pubblica fede, non costituisce "reato della stessa indole" rispetto a precedenti penali relativi esclusivamente a delitti contro il patrimonio. (In motivazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che la specificitā della recidiva non puō desumersi dall'analogo movente economico alla base dei diversi reati).