Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16595 del 3 aprile 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą dell'attenuante della provocazione, non integra di per sé "fatto ingiusto", il comportamento di un genitore che interferisca nelle scelte sentimentali della figlia maggiorenne, con lui convivente, in quanto i doveri genitoriali non si conformano ad tempus e possono persistere al cospetto di comportamenti da parte dei figli maggiori di etą, ma conviventi, su cui il genitore ritenga di intervenire. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'attenuante, invocata dal ricorrente, condannato per il tentato omicidio del padre della fidanzata, che ne aveva ostacolato la relazione in ragione del suo stile di vita e dopo averlo visto lanciare della sostanza stupefacente dal finestrino della propria autovettura, reputato dalla Corte quale valido motivo della condotta del genitore).

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